Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge n. 653 del 26 aprile 1934
- art. 1, legge n. 1305 del 2 agosto 1952
Parametri
Massime
Massima n. 12550
Alla luce dei principi gia' affermati a proposito di ipotesi di ingiustificato trattamento discriminatorio della donna lavoratrice rispetto all'uomo, il divieto di lavoro notturno femminile disposto dall'art. 12, comma primo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (riguardante la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), appare lesivo dell'art. 37, primo comma, Cost., che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo, ed a norma del quale, peraltro, rimangono salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti della stessa legge n. 653 del 1934 in quanto siano giustificate dall'adempimento della essenziale funzione femminile familiare e siano volte ad assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. E' pertanto costituzionalmente illegittima detta disposizione, limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e...". - S. n. 137/1986, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e di altre disposizioni che fissano l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo.
Massima n. 12551
Le ragioni poste a base della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, anche per quanto concerne il rispetto di condizioni di lavoro, che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre ed al bambino adeguata protezione, inducono, altresi', a sancire l'incostituzionalita' - per contrasto con l'art. 37, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma primo, legge 26 aprile 1934, n. 653, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948, stipulata a San Francisco, limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di eta', in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze. - S. n. 210/1986, massima sub A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...",
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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