Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1986

Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1986
Data di deposito
24 luglio 1986
Data di decisione
9 luglio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 4, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 12547

Come la Corte ha piu' volte affermato le indennita' di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e - stante la particolare protezione da cui e' assistita, nel vigente ordinamento costituzionale, ogni forma di retribuzione - devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato. In applicazione di questi principi, la Corte ha in varie occasioni dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni comportanti l'esclusione o la riduzione, per le piu' varie cause, di tali trattamenti. - In particolare, per quanto attiene all'indennita' di cessazione dal servizio non di ruolo: S. nn. 156/1973, 236/1974, 184/1973, 116/1976 e 65/1977; circa l'indennita' di anzianita': S. nn. 75/1968, 204/1971, 8/1972, 85/1972, 188/1973; per l'indennita' di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri: S. n. 140/1971; e, piu' in generale: S. nn. 78/1967, 288/1983 e 308/1983.

Massima n. 12548

A norma dell'art. 9, comma quarto, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) l'indennita', prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non e' dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Di fronte al principio - piu' volte affermato dalla Corte - che le indennita' di fine rapporto, avendo natura di retribuzione differita (ved. massima precedente) devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, la perdita di tale indennita' sancita dalla norma suddetta, non e' compensata - trattandosi di entita' eterogenee e non comparabili - dall'acquisizione dello status derivante dal passaggio in ruolo, e non puo' ritenersi legittimata ne' dalla distinzione tra servizio di ruolo e non di ruolo (che pure puo' giustificare differenziazioni agli effetti economici, ivi compresa la misura dell'indennita' di fine rapporto), ne' dalla possibilita' - in determinati casi, per i dipendenti (di ruolo) di enti locali - di riscattare, ex art. 12 della legge n. 152 del 1968, il periodo di servizio prestato prima del passaggio in ruolo e in ogni caso prima dell'entrata in vigore di tale legge, ai fini del diritto alla "indennita' premio di servizio" (acquisito col passaggio in ruolo), spettando bensi' all'interessato la scelta del trattamento (alternativamente) in concreto piu' conveniente. L'art. 9, comma quarto, dell'indicato D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, va percio' dichiarato, in parte qua, illegittimo, per violazione dell'art. 36 Cost., mentre resta estranea al thema decidendum (perche' non prospettata dai giudici remittenti, ne' riconducibile alla adottata decisione ex art. 27 legge n. 87/1953, e comunque attinente a problemi interpretativi che non spetta alla Corte risolvere) la questione circa la rivalutabilita' o meno dell'indennita' per cessazione dal servizio, che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152 del 1968 "e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge". - S. nn. 184/1973, 75/1968 e 181/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze