Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12546
L'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbassando da 70 a 65 anni il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale scolastico, consente, in via transitoria, il trattenimento in servizio (a domanda) dei dipendenti, in servizio all'1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbiano maturato l'anzianita' richiesta per il massimo di pensione (comma secondo) ovvero quella per il trattamento minimo (comma terzo): nell'un caso estendendo la durata del beneficio fino al settantesimo anno d'eta' (pur se nelle more del trattenimento venga raggiunta l'anzianita' richiesta per la pensione massima); nell'altro limitandola al periodo necessario e sufficiente al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza. Senonche', le situazioni dei dipendenti contemplati nei precitati secondo e terzo comma, sono oggettivamente identiche, in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima eta': onde le relative discipline transitorie vanno equiparate col riconoscere la possibilita' di permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'eta', anche ove, nelle more del trattenimento, l'interessato, maturi l'anzianita' minima utile a pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 15, terzo comma, legge n. 477/1973 limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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