Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1986

Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1986
Data di deposito
24 luglio 1986
Data di decisione
9 luglio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12546

L'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbassando da 70 a 65 anni il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale scolastico, consente, in via transitoria, il trattenimento in servizio (a domanda) dei dipendenti, in servizio all'1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbiano maturato l'anzianita' richiesta per il massimo di pensione (comma secondo) ovvero quella per il trattamento minimo (comma terzo): nell'un caso estendendo la durata del beneficio fino al settantesimo anno d'eta' (pur se nelle more del trattenimento venga raggiunta l'anzianita' richiesta per la pensione massima); nell'altro limitandola al periodo necessario e sufficiente al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza. Senonche', le situazioni dei dipendenti contemplati nei precitati secondo e terzo comma, sono oggettivamente identiche, in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima eta': onde le relative discipline transitorie vanno equiparate col riconoscere la possibilita' di permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'eta', anche ove, nelle more del trattenimento, l'interessato, maturi l'anzianita' minima utile a pensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 15, terzo comma, legge n. 477/1973 limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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