Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1986
Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1986
- Data di deposito
- 18 luglio 1986
- Data di decisione
- 1° luglio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:199
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 431 del 5 giugno 1967
- art. 76, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12528
La disciplina dell'adozione "speciale" dettata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, superando l'antico equilibrio tra interessi dell'adottando e degli adottanti, risulta chiaramente ispirata al principio del "favor minoris", il quale trova fondamento sia nella Costituzione - in particolare negli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma - che nell'art. 8 n. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 (ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357). E' quindi evidente che in tale prospettiva di valore assume una sua particolare rilevanza la protezione del minore in stato di abbandono, non solo se cittadino ma anche se straniero, come confermato dall'art. 5 della legge medesima relativo all'adozione di un minore straniero da parte di coniugi di cittadinanza italiana - che anche a volerlo considerare come norma sull'acquisto della cittadinanza e non sull'applicazione esclusiva della legge italiana dell'adozione legittimante, conduce a non escludere che l'adozione si realizzi sia in base alle disposizioni di una legge straniera che in base a quelle della lex fori -, nonche' dalla diffusa utilizzazione da parte della giurisprudenza di merito della classificazione delle norme sull'adozione speciale come di "applicazione necessaria" per conseguire il fine della tutela del minore prescindendo dalla sua cittadinanza. - S. nn. 234/1975; 11/1981.
Massima n. 12529
Precludendo, in termini generali, l'applicabilita' della nuova normativa sull'adozione internazionale alle procedure (gia' definite o) in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'art. 76 della stessa esprime una scelta razionalmente ispirata al fine del "favor minoris" e comunque rientrante nella discrezionalita' del legislatore, alla cui valutazione, fuori della materia penale, e' rimessa l'opzione fra retroattivita' ed irretroattivita', con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. Ma, per la parte in cui coinvolge (anche) l'art. 37 della legge medesima - il quale, eliminando le incertezze cui dava comunque luogo la precedente legge n. 431 del 1967, estende la giurisdizione e la legge regolatrice italiana al minore straniero in stato di abbandono nel territorio nazionale -, l'anzidetta scelta di generale irretroattivita' appare incongrua, giacche' sottrae il minore straniero abbandonato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 (pur qualificabile, ex art. 5 legge n. 431 cit., come cittadino potenziale) alla protezione della legge italiana, violando in tal modo la garanzia, valida in forza dell'art. 2 Cost. anche per lo straniero, dei diritti umani, tra cui v'e' il diritto dell'abbandonato ad una famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue; e, per altro verso, l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione - per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 184 - del "favor minoris" al solo minore italiano. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 76 della detta legge, nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 della stessa alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
Massima n. 12530
Va ribadito che nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale, salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, relativa alla materia penale. Pertanto e' rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattivita' ed irretroattivita' in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. - S. nn. 118/1957; 36/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori") nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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