Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1986
Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1986
- Data di deposito
- 18 luglio 1986
- Data di decisione
- 1° luglio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:198
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 79, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12526
Va ribadito che la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di gravita' dell'istituto dell'adozione" alla stregua degli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - richiede, tra l'altro, che l'individuazione della famiglia adottiva abbia carattere di "adeguatezza", il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto", allo scopo di assicurare al minore un'educazione sostitutiva garantita da una situazione familiare non precaria ne' conflittuale. Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, quindi, la necessita', da un lato che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione piu' idonea a soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare tutela i positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari. Esigenze, queste, che hanno trovato ampio riconoscimento nella disciplina introdotta dalla legge n. 184 del 1983. - S. nn. 145/1969; 11/1981.
Massima n. 12527
La tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra l'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il legislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n. 184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6 stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separazione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - consente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado l'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai sensi del previgente art. 291 cod. civ. sono caratterizzate dalla preesistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge rimette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del cod. civ., precedentemente in vigore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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