Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1986

Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1986
Data di deposito
14 luglio 1986
Data di decisione
30 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Toscana n. 35 del 4 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 12514

Il riesame della Corte circa la rilevanza delle questioni incidentali di legittimita' costituzionale sottoposte al suo esame va limitato alla sufficienza della motivazione del giudice a quo e non spinto a considerazioni che potrebbero influire sul merito del giudizio principale. - S. n. 30/1957.

Massima n. 12515

Escludendo, in primis, che nel Comitato provinciale della caccia - di cui all'art. 4 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 - ora soppresso, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di categorie determinate, la presenza, quali componenti, di ben undici "esperti" nelle varie discipline (zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche) connesse alla conservazione del patrimonio faunistico - oltre a due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche - garantiva una gamma di conoscenze tecnico-scientifiche e di specifiche esperienze. Percio' la mancata previsione, in tale organo tecnico consultivo, anche di un concessionario di riserve di caccia non incide sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a.: giacche' la presenza del rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe potuto aggiungere nozioni che gli altri membri gia' non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalita' tecnica ha giudicato esaustive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 l. Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della 1. reg. Toscana 4 luglio 1974 n. 35, sollevata dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - con le ord. 7 febbraio 1978 e 26 ottobre 1979, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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