Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1986
Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1986
- Data di deposito
- 14 luglio 1986
- Data di decisione
- 30 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:188
Norme oggetto del giudizio
- all. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 12513
In un ordinamento che ripudia la "distinzione... di condizioni personali e sociali" (art. 3 Cost.) non puo' riconoscersi legittimita' ad un criterio fondato sull'appartenenza ad una determinata famiglia, criterio che, se considerato (come, nel caso, l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti" delle ferrovie in concessione) titolo preferenziale per l'assunzione in servizio (di ruolo) si risolve in un privilegio ingiustificato, non potendo certo desumersi, dal semplice rapporto di filiazione, una maggiore attitudine del figlio - rispetto ad altri concorrenti - ad espletare mansioni analoghe a quelle svolte dal padre. L'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che cosi' dispone, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., con la conseguente caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua formulazione ("purche' il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui e' rivestito il padre"), e' evidentemente riferibile solo ai "figli di agenti", mentre la categoria degli "orfani di ex agenti" - considerata in altra parte dello stesso art. 9 - e' fuori questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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