Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12478

L'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, consentendo la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina una disparita' di trattamento fra i contribuenti che posti in identica situazione iniziale - non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 429 del 1982), ad alcuna notifica di accertamento - vengono successivamente discriminati, in dipendenza di atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri - fino al 30 novembre 1982, e quindi di consentire solo ai contribuenti "non accertati" di avvalersi della piu' favorevole procedura della "definizione automatica" delle pendenze, di cui all'art. 19 stesso d.l.: e cio' tanto piu' che le dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti medesimi non potevano essere presentate prima del 10 novembre 1982. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 - come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982. - S. nn. 85/1965 e 121/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 429 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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