Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12478
L'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, consentendo la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina una disparita' di trattamento fra i contribuenti che posti in identica situazione iniziale - non assoggettati cioe', al 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 429 del 1982), ad alcuna notifica di accertamento - vengono successivamente discriminati, in dipendenza di atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri - fino al 30 novembre 1982, e quindi di consentire solo ai contribuenti "non accertati" di avvalersi della piu' favorevole procedura della "definizione automatica" delle pendenze, di cui all'art. 19 stesso d.l.: e cio' tanto piu' che le dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti medesimi non potevano essere presentate prima del 10 novembre 1982. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 - come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982. - S. nn. 85/1965 e 121/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 429 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze