Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 5, comma 4, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12465

Il fatto che in un'unica, generale previsione incriminatrice (anziche' in articoli distinti) siano ricompresi comportamenti diversi, non ne comporta l'equiparazione allorche' - come nel caso delle armi-giocattolo - il legislatore abbia stabilito - e per il porto e per la detenzione di esse - una pena variabile tra un minimo ed un massimo: giacche' e' in tal modo demandato al giudice di enucleare le singole sottofattispecie incluse (pur se non compiutamente descritte) nel (tipizzato) modello generale, e di applicare (ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen.) pene in concreto diverse - sia pur entro i limiti edittali - adeguate (necessariamente anche) al diverso disvalore oggettivo delle sottofattispecie anzidette; ne' e' sintomo di assoluta irrazionalita' (trattandosi di valutazione tecnico-politica) che il legislatore abbia (invece) distribuito in articoli distinti le ipotesi di detenzione e quella di porto di armi da guerra o di armi comuni da sparo. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 legge 18 aprile 1975, n. 110 in parte qua).

Massima n. 12466

La denunciata sperequazione derivante dal fatto che la mera detenzione ed il porto fuori della propria abitazione di armi giocattolo prive del tappo rosso sarebbe punita con pene piu' severe di quelle previste per il porto di armi vere e proprie, si rivela insussistente ove (a prescindere da altri rilievi) si consideri che la detenzione e il porto di armi-giocattolo senza tappo incorporato sono le men gravi tra le specie delittuose ricomprese nell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e che per esse i giudici presumibilmente applicheranno, in concreto, una pena pari, o tendente, al "minimo" edittale previsto dallo stesso art. 5; mentre il porto di armi (vere e proprie) fuori della propria abitazione e in riunioni pubbliche - costituendo le piu' gravi tra le ipotesi contravvenzionali individuate dall'art. 4 stessa legge n. 110/1975 - comporteranno l'applicazione di pene tendenti, in concreto, ai limiti edittali massimi stabiliti nei commi terzo e quarto del medesimo art. 4: e, dunque, non inferiori al minimo di cui all'art. 5 cit.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in parte qua).

Massima n. 12467

Atteso che il giudizio comparativo circa la congruita' di due diversi minimi di pena va operato ponendo tra loro a raffronto i due comportamenti meno pericolosi rispettivamente enucleabili dalle fattispecie incriminatrici cui gli stessi minimi si riferiscono - non irrazionalmente il legislatore ha stabilito per la detenzione illegale di "armi comuni da sparo" o di "parti di esse" un minimo edittale inferiore a quello per la detenzione di arma-giocattolo senza tappo incorporato: dacche' quest'ultimo comportamento (che e' il meno grave tra quelli incriminati dall'art. 5 cit.) e' (o almeno puo` rivelarsi) piu' pericoloso della detenzione illegale di una "parte" di arma comune da sparo (che, analogamente, e' il comportamento meno grave tra quelli incriminati dagli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14, legge n. 497 del 1974); ne' rileva invocare in contrario l'applicabilita' (soltanto) in tale ultima ipotesi della speciale attenuante di cui all'art. 5, l. n. 895 cit.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in parte qua.)

Massima n. 12468

Competente a risolvere i dubbi esegetici sulle norme che siano oggetto di una questione di legittimita' costituzionale e' comunque il giudice a quo, il quale deve sempre scegliere, ove altre non lo siano, l'unica possibile interpretazione conforme alla Costituzione. Pertanto, essendo compito del giudice, in sede di esegesi, adeguare il tenore letterale della norma alla sua evidente ratio, dalla circostanza che l'art. 5, comma quarto, non specifica che la parola "incorporato" riferita al tappo rosso che deve chiudere l'estremita' della canna dell'arma-giocattolo per renderla riconoscibile come tale debba intendersi nel senso di "comunque non estraibile", non puo' farsi discendere l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, legge 18 aprile 1975, n. 110, in parte qua.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze stesse, relative al combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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