Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1986
Corte cost., sent. 30 gennaio 1986, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1986
- Data di deposito
- 30 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12276
Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della questione di legittimita' costituzionale sollevata, e' necessario che il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia inteso in correlazione con la motivazione dell'ordinanza, stessa (nella specie, la questione riguardava la sola revocabilita' di sentenze rese dalla Cassazione su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.).
Massima n. 12277
E' indubbio che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto nell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Ne' le peculiarita' del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in detta disposizione perche' l'indagine cognitoria cui da' luogo il n. 4 dell'art. 360, non e' diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualita' degli atti del processo sottoposto al suo esame. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 395, prima parte, e n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi (per nullita' della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice (risulta peraltro demandato al potere legislativo, in quanto necessario, di colmare, come e' auspicabile, la lacuna riguardante le modalita' della proposizione della domanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui trattasi e il relativo modus procedendi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), dichiara l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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