Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1986
Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:152
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero beni culturali e ambientale n. 3786 del 16 ottobre 1985
Parametri
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 12418
Oggetto di regolamento di competenza tra Stato e Regione puo' essere anche una circolare (nella specie, del Ministero dei beni culturali e ambientali), purche' consista in una chiara manifestazione di volonta' dell'autorita' emittente in ordine all'affermazione della propria competenza. - S. n. 187/1984.
Massima n. 12419
Al fine di ritenere esperibile un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, e' idonea non soltanto la prospettazione di una vindicatio potestatis, ma anche quella dell'esercizio scorretto di un potere, purche' tale esercizio ridondi in sostanziale menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite. - S. nn. 110/1970, 211/1972, 191/1976.
Massima n. 12420
La necessita' di regolare con legge l'ordine delle competenze regionali non toglie valore alla distinzione - da cui dipende, in base alla l. 11 marzo 1953, n. 87, l'esperibilita' o meno, da parte delle Regioni, di conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato - fra competenze proprie, costituenti il patrimonio e la ragione di identita' dell'autonomia regionale, e competenze meramente delegate: distinzione che sta anzi a fondamento dello stesso concetto di delega posto a base della norma costituzionale che disciplina l'istituto (art. 118, comma secondo, Cost.). Ove, pertanto, un atto amministrativo (nella specie una circolare ministeriale) si discosti dall'ordine stabilito con legge, esso e' suscettivo di dar luogo all'esperimento del conflitto di attribuzione solo se, in tal modo, finisca con l'invadere una competenza regionale propria.
Massima n. 12421
Non vale a determinare l'ampliamento dell'ambito di operativita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - definito dalla Corte nel senso dell'inesperibilita' di esso, da parte delle Regioni, in riferimento alle competenze solo "delegate" - l'assunto (peraltro, nel caso, non dimostrato) che tale inesperibilita' possa implicare una carenza completa di tutela giurisdizionale.
Massima n. 12422
E' inammissibile - in quanto depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, fissato dall'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786 (avente ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio).
Massima n. 12423
Le attribuzioni delegate alle Regioni non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di attribuzioni ed in particolare non lo sono quelle delegate in materia di tutela ambientale ex art. 82 d.P.R. n. 616/1977 ed in ogni caso la norma costituzionale sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma primo, Cost.) non e' ex se invocabile in sede di conflitto di attribuzione, potendo in tal sede discutersi unicamente dell'osservanza delle norme costituzionali relative al riparto delle competenze fra i due enti. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786, impugnata - per invasione delle attribuzioni in materia di tutela ambientale delegate alle Regioni ex art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, e per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. - in quanto afferma la competenza dello stesso Ministero a rilasciare (ai sensi dell'art. 32, l. n. 47 del 1985) il parere sulla concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo paesistico, nonche' ad autorizzare, in tali aree, le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o le attivita' di ricerca e di estrazione). - S. n. 97/1977 e 359/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati, rispettivamente, dalla Regione Lombardia (RC. n. 55/1985), dalla Regione Toscana (RC. n. 1/1986), dalla Regione Emilia-Romagna (RC. n. 2/1986), dalla Regione Umbria (RC. n. 3/1986), dalla Regione Puglia (RC. n. 4/1986), dalla Regione Molise (R.C. n. 5/1986), con ricorsi notificati tutti il 20 dicembre 1985, nei confronti dello Stato, avverso la circolare 16 ottobre 1985, n. 3786 del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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