Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1986

Corte cost., sent. 28 gennaio 1986, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1986
Data di deposito
28 gennaio 1986
Data di decisione
22 gennaio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1083 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12274

Riguardo alle violazioni incriminate dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile) il diritto di difesa diviene automaticamente operante quando - a seguito degli accertamenti compiuti, in base all'art. 4 stessa legge, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria - le persone interessate risultino indiziate di reato. Perche' il diritto di difesa in materia sia rispettato occorre, quindi, che - specie quando l'analisi dei campioni prelevati sia stata effettuata in assenza di ogni forma di contraddittorio - agli indiziati sia assicurata la possibilita' di avanzare immediata richiesta di revisione; lo stesso diritto di difesa esigendo, altresi', che la revisione sia assistita dalle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali in istruttoria. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato, con le suddette garanzie, il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio. - S. nn. 29 e 104/1977, 186/1975, 179/1971, 2/1970 e 149/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio:

revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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