Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1986
Corte cost., sent. 28 gennaio 1986, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1986
- Data di deposito
- 28 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:14
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12273
Qualora la soluzione perseguita dal giudice a quo, si presenti profilata in termini tali da richiedere, da parte della Corte, l'apprestamento di una nuova disciplina che per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, demandate come tali al solo legislatore, la questione deve essere dichiarata inammissibile. E' questo il caso della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo che circoli privo della carta di circolazione pur avendo i requisiti per ottenerla. La prospettata estensione a tale ipotesi del diverso meccanismo previsto per l'ipotesi di veicolo che circoli sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria (possibilita' di evitare la confisca pagando il premio di assicurazione) appare, infatti, preclusa dal rilievo che il citato meccanismo non puo' valere talis et qualis per il rilascio della carta di circolazione, in quanto il pagamento del premio e' rimesso alla libera iniziativa dell'interessato, mentre il rilascio della carta di circolazione dipende dall'ispettorato della motorizzazione; ne' sarebbe possibile alla Corte limitare la confisca del veicolo alla sola ipotesi in cui il veicolo risulti privo dei requisiti tecnici di sicurezza necessari al rilascio della carta di circolazione in quanto cio' sarebbe punibile solo previa la radicale trasformazione della normativa vigente. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in caso di circolazione di veicoli privi di carta di circolazione, ne prevede la confisca obbligatoria "sempre" e quindi anche per i veicoli in possesso dei requisiti per ottenerla, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 613 del 1983, 1275 del 1984, 40, 41 e 42 del 1985);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Piacenza, Modena e Pignataro Maggiore con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 62, 255, 306, 1384 del 1984, 31 e 32 del 1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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