Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1986
Corte cost., sent. 9 giugno 1986, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1986
- Data di deposito
- 9 giugno 1986
- Data di decisione
- 4 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:134
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 627 del 3 settembre 1982
- art. 1, legge n. 336 del 10 maggio 1964
- art. 6, legge n. 336 del 10 maggio 1964
- decreto-legge n. 402 del 2 luglio 1982
- art. 66, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 12392
E' inammissibile - per difetto di motivazione in punto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. unico della legge 3 settembre 1982, n. 627 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402), nella parte in cui, modificando l'art. 5 del decreto-legge oggetto di conversione, escluderebbe - secondo il giudice rimettente - dal beneficio del mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', i sanitari ospedalieri che, titolari, alla data di entrata in vigore della l. n. 336 del 1964, di un posto di ruolo diverso da quello di primario, fossero, alla stessa data, investiti di funzioni di primario incaricato. Nessun cenno dedica, infatti, l'ordinanza di rimessione, alla posizione del ricorrente nel giudizio principale, per motivare la rilevanza del sollevato incidente.
Massima n. 12393
La deroga posta dall'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 - col prevedere, per i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che occupassero il corrispondente posto in ruolo alla data di entrata in vigore della precitata legge n. 336 del 1964, la possibilita' del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' - alla regola generale del collocamento a riposo all'eta' di sessantacinque anni, appare dettata, alla luce dei lavori preparatori, dalla preoccupazione di non poter sostituire sollecitamente, causa il blocco dei concorsi in conseguenza della guerra e delle prolungatesi difficolta' postbelliche, il personale di piu' alto livello professionale negli ospedali, con grave danno per l'interesse pubblico; la specificita' dell'anomala situazione in cui la norma derogatoria venne ad esistenza, esclude, pertanto, che ne sia estensibile la ratio e, con essa, l'ambito soggettivo della deroga, destinata, negli intenti del legislatore, a perdere efficacia con l'esaurirsi della ristretta categoria dei beneficiari di essa. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza la esclusione della possibilita' del trattenimento in servizio dei primari divenuti tali in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, ma gia' di ruolo prima di quella data, e dei sanitari che alla stessa data occupassero posti diversi dagli anzidetti. E neppure merita censura l'art. 5 del decreto legge 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, che a sua volta - in superamento delle contrastanti interpretazioni della Corte e della giurisprudenza amministrativa circa l'avvenuta abrogazione o meno del precitato art. 6, legge n. 336, ad opera del combinato disposto degli artt. 60 e 135 d.P.R. n. 130 del 1969 - si limita a riprodurre la suddetta deroga senza dilatarne la portata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 legge 10 maggio 1964, n. 336, 5 d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (conv. con modifiche in legge 3 settembre 1982, n. 627), 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132, 60 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - S. n. 33/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 3 settembre 1982, n.627, sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 536 del 1983);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali); dell'art. 5, decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627; dell'art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera); dell'art. 60, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri); dell'art. 53, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe (reg. ord. nn. 1182 del 1984, 299, 300 e 301 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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