Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1986
Corte cost., sent. 28 gennaio 1986, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1986
- Data di deposito
- 28 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:13
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 1123 del 20 novembre 1955
- art. 1, decreto luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
Parametri
Massime
Massima n. 12272
Atteso che l'art. 468 c.c. riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, non puo' negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria, e, percio', lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione introdotta dal legislatore tributario con l'art. 1, d.lgt. n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, anziche' al piu' favorevole trattamento fiscale assicurato, in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai discendenti del mancato erede-figlio legittimo. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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