Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1986

Corte cost., sent. 28 gennaio 1986, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1986
Data di deposito
28 gennaio 1986
Data di decisione
22 gennaio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge n. 1123 del 20 novembre 1955
  • art. 1, decreto luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945

Parametri

Massime

Massima n. 12272

Atteso che l'art. 468 c.c. riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, non puo' negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria, e, percio', lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione introdotta dal legislatore tributario con l'art. 1, d.lgt. n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, anziche' al piu' favorevole trattamento fiscale assicurato, in dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai discendenti del mancato erede-figlio legittimo. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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