Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1986
Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 100, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12371
Posto che l'art. 24, comma secondo, Cost., garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, piu' incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto, ne consegue che i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento - a carico dei quali il comma terzo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), prevede l'abbandono dell'opposizione ove non si costituiscano almeno cinque giorni prima dell'udienza - non possono essere lasciati all'oscuro del decreto con il quale il giudice delegato fissa l'udienza. E poiche' non par dubbio che della data dell'udienza debba essere data notizia (non solo ai creditori opponenti ma anche al curatore) in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, all'uopo si rende necessario fissare, per la comunicazione suddetta, un termine di quindici giorni (analogamente a quello previsto dal comma primo dello stesso art. 98) decorrente, a ritroso, dalla data dell'udienza. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro costituzionale richiamato - l'art. 98, comma secondo, del medesimo regio decreto, nella parte in cui prevede, nei confronti del creditore opponente, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. - S. n. 102/1986, che ha sancito l'incostituzionalita' degli artt. 98, comma primo, e 100, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - Per l'identita' della ratio v., altresi', S. n. 15/1977, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del novellato art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.
Massima n. 12372
Posto che a garanzia della piena realizzazione del diritto di difesa dell'opponente, la Corte ha sancito - merce' pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale del comma secondo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali) - che all'opponente debba essere comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, almeno quindici giorni prima della data di essa, risulta non fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dello stesso art. 98, il quale stabilisce che il creditore opponente allo stato passivo del fallimento debba costituirsi in giudizio - pena l'abbandono dell'opposizione - entro i cinque giorni antecedenti l'udienza di comparizione, della quale, in difetto di comunicazione tempestiva del decreto di fissazione, potrebbe non venire a conoscenza in tempo utile. - S. n. 120/1986, massima sub A).
Massima n. 12373
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore;
2) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 98 comma terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 20 marzo 1980 del Tribunale di Catania (n. 103 R.O. 1981);
3) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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