Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1986
Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12055
L'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato promossa da parte dell'infortunato - in quanto anch'essa intesa allo accertamento delle responsabilita' civili a seguito di infortunio sul lavoro - persegue scopo identico, ex art. 3 Cost., a quello dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, in relazione alla quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusisone gia' prevista in relazione all'intervenuta archiviazione della denuncia in sede penale, per contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile, in caso di sopravvenuto inizio dell'azione penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile.
Massima n. 12058
L'esistenza di una sentenza istruttoria di proscioglimento determina - ai fini dell'esercizio dell'azione civile di responsabilita' - una preclusione identica a quella, derivante dal provvedimento di archiviazione della notitia criminis, gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (v. massima precedente). Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - il comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria. Resta comunque operante, a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso di sopravvenuta riapertura di quello penale sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile. - S. n. 102/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione;
dichiara ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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