Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1986

Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 12369

L'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (che ha sancito la parita' tra uomini e donne in materia di lavoro) - superando il disposto dell'art. 85, comma terzo, d.P.R. n. 1124/1965, secondo cui, in caso di morte della moglie a seguito di infortunio sul lavoro, il marito superstite aveva diritto ad una rendita solo se invalido (norma da ritenersi abrogata ex art. 19 della legge n. 903, in relazione all'art. 15 delle preleggi) - ha parificato, in tema di prestazioni ai superstiti di infortunati sul lavoro, la posizione del marito a quella della moglie, purche' pero' il decesso della lavorarice sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 903. Senonche', l'equiparazione assoluta tra uomo e donna in materia di lavoro - che e' negli scopi dell'intera legge - ha ricevuto ulteriori precisi contorni con la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, legge n. 903, nella parte in cui poneva un consimile limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova circa le prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia. E poiche' l'identica matrice di tali prestazioni e di quelle di rendita vitalizia di cui all'art. 12, non consente, ex art. 3 Cost., che resti temporalmente claudicante tale disposizione rispetto all'altra, va riconosciuto che le prestazioni ai superstiti, previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettanto comunque al marito, quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 12 legge n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". - S. n. 6/1980, che dichiaro' illegittimo l'art. 11 legge n. 903/1977, nella parte in cui fissava un limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova riguardo alle prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia. - S. n. 75/1981 e O. n. 50/1986, sulla posizione paritaria tra uomini e donne, e conseguente eliminazione di qualsiasi limite discriminante, in materia pensionistica, tanto nei confronti di dipendenti statali che di amministrati degli Istituti di previdenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordinanze n. 857, 1078, 1153 del 1984);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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