Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1986
Corte cost., sent. 24 aprile 1986, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1986
- Data di deposito
- 24 aprile 1986
- Data di decisione
- 23 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 134, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
Parametri
Massime
Massima n. 12366
L'acquisizione dello status militare, come confermato anche dalla legislazione in materia sia passata che vigente, avviene solo con l'arruolamento - cioe', con l'inserimento nei ruoli militari e la conseguente iscrizione in tali ruoli - in esito ad un iter procedimentale, del quale l'iscrizione nelle liste di leva rappresenta nulla piu' che il punto d'avvio: pertanto in nessun caso ed in nessun modo, gli iscritti di leva possono essere ricondotti nell'ambito della nozione di "appartenenti alle Forze armate", posta dall'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost. come ineludibile condizione per la sottoponibilita' alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. L'eccezionalita' della deroga che il predetto art. 103 Cost. consente di apportare al principio dell'unita' della giurisdizione sarebbe comunque un ostacolo insormontabile per un ampliamento della nozione di appartenente alle Forze armate, rispetto a quella sistematicamente adottata dal legislatore ordinario militare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, Cost., l'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace (mutilazione e simulazione di infermita'), appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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