Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1986
Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1986
- Data di deposito
- 23 aprile 1986
- Data di decisione
- 22 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 11951
Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie gia' esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalita' governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessita' di commisurare e graduare queste ultime alla entita' delle violazioni (e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicche', considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" ne' fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresi' illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione Tributaria di primo grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre 1979 (34/80), in riferimento all'art. 76 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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