Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1986

Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1986
Data di deposito
23 aprile 1986
Data di decisione
22 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11951

Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie gia' esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalita' governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessita' di commisurare e graduare queste ultime alla entita' delle violazioni (e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicche', considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" ne' fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresi' illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione Tributaria di primo grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre 1979 (34/80), in riferimento all'art. 76 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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