Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1986
Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1986
- Data di deposito
- 23 aprile 1986
- Data di decisione
- 22 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 263, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 6, legge n. 532 del 12 agosto 1982
- art. 18, legge n. 398 del 28 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 12365
Solo in presenza di una "ragionevole motivazione" puo' giustificarsi - in relazione alla peculiare posizione istituzionale e alla funzione assegnata al pubblico ministero nonche' alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale - una disparita' di trattamento tra lo stesso pubblico ministero e l'imputato (e suo difensore), non potendo essere disattesa, in caso contrario, la necessita' di ristabilire tra di essi la par condicio. Poiche' l'art. 263, secondo comma, c.p.p. legittima il pubblico ministero ad appellare l'ordinanza di revoca del mandato di cattura e - senza "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" - omette di considerare il contrapposto interesse dell'imputato a dolersi (anche per ragioni di merito) del provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene direttamente ad incidere sul bene della liberta' personale, il "necessario equilibrio del contraddittorio", attualmente turbato, puo' essere ristabilito solo riconoscendo all'imputato il diritto di appellare tale provvedimento. La lamentata disparita' di trattamento risulta inoltre tanto piu' ingiustificata ora che, in seguito all'integrale sostituzione dell'art. 263-bis del codice di procedura penale (operata dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), l'imputato (o il suo difensore) puo' proporre "richiesta di riesame (anche nel merito) del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto" (con la sola eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria"). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura, e dell'art. 18 l. 28 luglio 1984, n. 398). - S. nn. 190/1970, 155/1974, 62/1981, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 280/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO -
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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