Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1986

Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1986
Data di deposito
23 aprile 1986
Data di decisione
22 aprile 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 6, legge n. 532 del 12 agosto 1982
  • art. 18, legge n. 398 del 28 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12365

Solo in presenza di una "ragionevole motivazione" puo' giustificarsi - in relazione alla peculiare posizione istituzionale e alla funzione assegnata al pubblico ministero nonche' alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale - una disparita' di trattamento tra lo stesso pubblico ministero e l'imputato (e suo difensore), non potendo essere disattesa, in caso contrario, la necessita' di ristabilire tra di essi la par condicio. Poiche' l'art. 263, secondo comma, c.p.p. legittima il pubblico ministero ad appellare l'ordinanza di revoca del mandato di cattura e - senza "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" - omette di considerare il contrapposto interesse dell'imputato a dolersi (anche per ragioni di merito) del provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene direttamente ad incidere sul bene della liberta' personale, il "necessario equilibrio del contraddittorio", attualmente turbato, puo' essere ristabilito solo riconoscendo all'imputato il diritto di appellare tale provvedimento. La lamentata disparita' di trattamento risulta inoltre tanto piu' ingiustificata ora che, in seguito all'integrale sostituzione dell'art. 263-bis del codice di procedura penale (operata dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), l'imputato (o il suo difensore) puo' proporre "richiesta di riesame (anche nel merito) del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto" (con la sola eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria"). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura, e dell'art. 18 l. 28 luglio 1984, n. 398). - S. nn. 190/1970, 155/1974, 62/1981, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 280/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO -

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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