Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1986
Corte cost., sent. 22 aprile 1986, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1986
- Data di deposito
- 22 aprile 1986
- Data di decisione
- 16 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 100, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12347
In coerenza con le numerose pronunce della Corte che hanno riconosciuto l'illegittimita' costituzionale - quanto al dies di decorrenza - dei termini posti da altre norme nell'ambito stesso del procedimento fallimentare ovvero nella piu' vasta area delle procedure concorsuali extrafallimentari, s'impone - a garanzia dell'effettivita'del diritto di difesa - il superamento, merce' pronuncia manipolativa additiva, della decisione che ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale di detta norma - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - nella parte surriportata, con conseguente sostituzione nella funzione di dies a quo, al deposito dello stato passivo, della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore e', ai sensi dell'art. 97, comma terzo, tenuto a darne notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva. - S. n. 151/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento; S. n. 152/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 99, comma quinto, dello stesso regio decreto, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e proporre ricorso per cassazione dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo; S. n. 303/1985, che ha dichiarato illegittimo l'art. 26, comma primo, del medesimo testo, nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita. Ed ancora: S. n. 255/1974, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 183, comma primo, nel luogo in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza di omologazione o rigetto del concordato preventivo dall'affissione anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; S. n: 155/1980, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Infine: S. n. 157/1971, che ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97 sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria.
Massima n. 12348
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perche' sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 503 R.O. 1982 e 544 R. O. 1984,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo,
2) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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