Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1986

Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/1986
Data di deposito
14 aprile 1986
Data di decisione
9 aprile 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 17 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12342

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternita' per il personale dipendente dall'E.N.E.L.), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che la norma, non prevedendo, nei confronti dei dipendenti dell'E.N.E.L. gia' in pensione o dei loro superstiti, la possibilita' di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa mutua per i lavoratori di detto ente (sia pure tramite l'esercizio di un'opzione), discriminerebbe fra quanti possono fruire dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre imprese gia' assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece, non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati E.N.E.L., in posizione analoga o perfino poziore. Peraltro, la carenza di motivazione sulla rilevanza appare, nella specie, determinante, in relazione alla circostanza, sottolineata dalla stessa ordinanza di rimessione, che nel caso, il pensionamento del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa, onde all'epoca non era comunque configurabile alcun diritto dell'interessata all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa medesima. - O. nn. 9/1985 e 140/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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