Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/1986
Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- art. 9, comma 6, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- legge n. 873 del 27 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12338
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, relativamente alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, secondo e sesto comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), impugnato nella parte in cui prevede l'estinzione dei soli reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982, a seguito del pagamento di una somma di denaro, configurata come oblazione. Invero, la questione, pur essendo gia' stata oggetto di precedente pronuncia di restituzione degli atti per il riesame della rilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della l. di conversione del citato d.l. n. 688/1982, 27 novembre 1982, n. 873 (soppressiva dell'impugnato art. 9 d.l. n. 688/1982) e' stata attualmente riproposta dallo stesso giudice a quo sotto il profilo che la denunciata norma, sebbene esclusa dalla conversione in legge, sarebbe operante in sede penale, quale norma modificatrice piu' favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.. Ma, con sent. n. 51/1985, e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 cod. pen. (nella parte invocata dal giudice a quo) e, nelle more del giudizio, il quadro normativo e' stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo della attivita' urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982. - S. n. 51/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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