Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/1986
Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- art. 11, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- legge n. 83 del 11 marzo 1970
- legge n. 459 del 8 agosto 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12310
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli e la vigilanza nel settore agricolo). Infatti, le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa, cosicche' resta del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 102/1983 e 9/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dal pretore di Minervino Murge con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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