Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1986

Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • art. 11, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
  • legge n. 83 del 11 marzo 1970
  • legge n. 459 del 8 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12310

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli e la vigilanza nel settore agricolo). Infatti, le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa, cosicche' resta del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 102/1983 e 9/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dal pretore di Minervino Murge con le tre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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