Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/1986
Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/1986
- Data di deposito
- 24 marzo 1986
- Data di decisione
- 18 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-bis, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- legge n. 94 del 25 marzo 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12066
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 - la' dove dispone l'ulteriore proroga biennale dei soli rapporti di locazione non abitativa "prorogati", in via transitoria, dall'art. 67, legge n. 392 del 1978, e non anche di quelli gia' - "non soggetti a proroga legale" - disciplinati, in via transitoria, dall'art. 71, stessa legge. La questione e' stata, infatti, gia' decisa nel senso dell'infondatezza, avendo la Corte rilevato che la denunciata diversita' di trattamento trova fondamento nelle diverse caratteristiche delle considerate categorie di rapporti, in quanto soltanto per quelli "prorogati" la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b) e c) dell'art. 67 cit.), mentre i rapporti "non prorogati" (art. 71, cit. ) - che peraltro costituivano un numero limitato - presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina. - S. n. 89/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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