Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1986

Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/1986
Data di deposito
24 marzo 1986
Data di decisione
18 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15-bis, decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
  • legge n. 94 del 25 marzo 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12066

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 bis del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 - la' dove dispone l'ulteriore proroga biennale dei soli rapporti di locazione non abitativa "prorogati", in via transitoria, dall'art. 67, legge n. 392 del 1978, e non anche di quelli gia' - "non soggetti a proroga legale" - disciplinati, in via transitoria, dall'art. 71, stessa legge. La questione e' stata, infatti, gia' decisa nel senso dell'infondatezza, avendo la Corte rilevato che la denunciata diversita' di trattamento trova fondamento nelle diverse caratteristiche delle considerate categorie di rapporti, in quanto soltanto per quelli "prorogati" la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b) e c) dell'art. 67 cit.), mentre i rapporti "non prorogati" (art. 71, cit. ) - che peraltro costituivano un numero limitato - presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina. - S. n. 89/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze