Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1986
Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1986
- Data di deposito
- 24 marzo 1986
- Data di decisione
- 18 marzo 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 23, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 12296
Sfugge all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale incidentale che, nei termini in cui viene sollevata nella ordinanza di rinvio (nel caso, riguardo all'art. 26, primo, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 23, primo comma, del medesimo r.d. n. 267/1942, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo le prescritte modalita', "i provvedimenti decisori del giudice delegato, nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge" in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.), non ha riscontro nella res in iudicium deducta nel processo di provenienza (concernente, nel caso, specificamente solo decisioni del giudice delegato su compensi di coadiutore e stimatore nell'interesse del fallimento).
Massima n. 12297
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 26, in relazione all'art. 23, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede avverso il decreto delegato di liquidazione del compenso agli incaricati, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25, n. 7, r.d. n. 267/1942), la proponibilita' del reclamo al tribunale nel termine di tre giorni, decorrente dalla data del decreto stesso. E' gia' stata infatti dichiarata l'incostituzionalita' di detto art. 26, in relazione agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 sopracitato, nella parte in cui la norma assoggetta a reclamo al tribunale, il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato, per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 303/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 519 e 729 R.O. 1985, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in riferimento all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 22 novembre 1985, n. 303.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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