Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/1986
Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.1, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 12703
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, con riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 1, l. 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - " nella parte in cui non prevede il diritto di far cessare per urgente e improrogabile necessita' la proroga legale delle locazioni di immobili non adibiti ad uso di abitazione, in favore delle persone giuridiche pubbliche che non esercitano un'attivita' di natura professionale o commerciale" - perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens in materia. Difatti, dopo l'ordinanza di rimessione: a) sono sopravvenuti il d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 e la l. 25 luglio 1984, n. 377, di ulteriore proroga delle scadenze dei contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo; b) e' poi intervenuta la l. 5 aprile 1985, n. 118, il cui art. 1, comma nono bis, disponendo il rinnovo ex lege dei contratti previsti dall'art. 27 della l. 27 luglio 1978, n. 392 ne ha escluso la possibilita' quando il locatore abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati all'art. 29 stessa l. 392 e quindi anche nel caso in cui una pubblica amministrazione od ente pubblico o di diritto publico intenda adibire l'immobile all'esercizio di attivita' connesse alle loro finalita' istituzionali; c) e' stata anche pubblicata la sentenza n. 108 del 1986, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984, n. 377 e dell'art. 1, comma 9 bis, l. 5 aprile 1985, n. 118; d) ed e' stata infine adottata una nuova disciplina della materia con d.l. 9 dicembre 1986, n. 832. - V. anche S. n. 108/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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