Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1986

Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, n.1, legge n. 253 del 23 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 12703

Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, con riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 1, l. 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - " nella parte in cui non prevede il diritto di far cessare per urgente e improrogabile necessita' la proroga legale delle locazioni di immobili non adibiti ad uso di abitazione, in favore delle persone giuridiche pubbliche che non esercitano un'attivita' di natura professionale o commerciale" - perche' lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens in materia. Difatti, dopo l'ordinanza di rimessione: a) sono sopravvenuti il d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 e la l. 25 luglio 1984, n. 377, di ulteriore proroga delle scadenze dei contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo; b) e' poi intervenuta la l. 5 aprile 1985, n. 118, il cui art. 1, comma nono bis, disponendo il rinnovo ex lege dei contratti previsti dall'art. 27 della l. 27 luglio 1978, n. 392 ne ha escluso la possibilita' quando il locatore abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati all'art. 29 stessa l. 392 e quindi anche nel caso in cui una pubblica amministrazione od ente pubblico o di diritto publico intenda adibire l'immobile all'esercizio di attivita' connesse alle loro finalita' istituzionali; c) e' stata anche pubblicata la sentenza n. 108 del 1986, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984, n. 377 e dell'art. 1, comma 9 bis, l. 5 aprile 1985, n. 118; d) ed e' stata infine adottata una nuova disciplina della materia con d.l. 9 dicembre 1986, n. 832. - V. anche S. n. 108/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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