Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/1986
Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:311
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12701
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 473 c.p.c. - "nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilita' di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, gia' riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c." - in quanto sollevata dal Pretore, che (come gia' rilevato in precedenti decisioni) non puo', quale giudice di primo grado, applicare la disposizione impugnata (di cui e' destinatario il giudice di appello), onde la concreta irrilevanza della questione nel giudizio a quo. - S. nn. 16 e 17/1977, 43 e 63/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 473 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza 23 novembre 1978 del Pretore di Bassano del Grappa (n. 416 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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