Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1986

Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:311

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12701

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 473 c.p.c. - "nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilita' di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, gia' riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c." - in quanto sollevata dal Pretore, che (come gia' rilevato in precedenti decisioni) non puo', quale giudice di primo grado, applicare la disposizione impugnata (di cui e' destinatario il giudice di appello), onde la concreta irrilevanza della questione nel giudizio a quo. - S. nn. 16 e 17/1977, 43 e 63/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 473 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza 23 novembre 1978 del Pretore di Bassano del Grappa (n. 416 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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