Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1986

Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
308/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:308

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3270 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3271 del 18 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 12698

Va sospesa la decisione della questione di legittimita' costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 ("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria)") e n. 3271 ("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma agraria - di terreni di proprieta' di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria)"), denunciati per eccesso nell'esercizio della funzione legislativa delegata, rispetto all'art. 4 della l. 21 ottobre 1950, n. 841, sotto il profilo della illegittima inclusione nel coacervo fondiario, eseguito per la determinazione della quota di scorporo di terreni non piu' appartenenti all'espropriato, in quanto gia' trasferiti a terzi. Difatti, poiche' la rilevanza di tale questione dipende dall'accertamento della natura traslativa o meno del negozio invocato a base dell'asserito eccesso di delega - come gia' chiarito con precedente ordinanza della Corte n. 83 del 1958, con cui gia' furono restituiti gli atti allo stesso giudice a quo che, a seguito di essa ha accertato, con sentenza parziale del 13 luglio 1982, la natura traslativa di quel negozio, prima di riproporre il quesito di costituzionalita' - occorre ora ancora richiedere (tramite Cancelleria), al competente ufficio giudiziario, informazioni sull'esito (non noto alla Corte) del giudizio di appello, che risulta proposto contro la predetta sentenza parziale. - O. n. 83/1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni circa l'esito del giudizio d'appello di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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