Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1986

Corte cost., ord. 23 dicembre 1986, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
290/1986
Data di deposito
23 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:290

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12666

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - sollevate, per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una "ingiustificata disparita' di trattamento", rispetto alla disposizione del precedente comma primo dello stesso art. 21 l. n. 689, che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, l. 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria R.C.A.), e cioe' in fattispecie analoga, consente, invece, di evitare la confisca con il pagamento congiunto della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione; e di una "irragionevole identita' di trattamento" di situazioni differenti, quali sarebbero quelle dei veicoli suscettibili di regolarizzazione e quelle dei veicoli che non lo sono. Invero - come gia' osservato dalla Corte nel dichiarare la manifesta inammissibilita' di identiche questioni - la "reductio ad legitimitatem" della norma denunciata e' prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore". - S. n. 14/1986; O. n. 148/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), dal Pretore di Alessandria con ordinanza del 14 novembre 1985 (r.o. 517 del 1986), dal Pretore di Aversa con ordinanza del 13 gennaio 1986 (r.o. 215 del 1986) e dal Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986);

2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con ordinanze del 29 novembre del 1983 (r.o. 170 del 1984) e del 30 novembre 1983 (r.o. 169 del 1984), dal Pretore di Oristano con ordinanze del 19 novembre 1985 (r.o. 73 del 1986) e del 14 gennaio 1986 (r.o. 169 del 1986), dal Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), dal Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986) e dal Pretore di Mineo con ordinanza del 7 marzo 1986 (r.o. 508 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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