Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1986

Corte cost., ord. 15 dicembre 1986, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/1986
Data di deposito
15 dicembre 1986
Data di decisione
10 dicembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:267

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12633

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 53, primo comma, e 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, gia' esaminata e dichiarata inammissibile, la pronuncia richiesta esorbitando dai limiti dei poteri della Corte. - S. nn. 148/1984 e 350/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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