Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1986

Corte cost., ord. 5 novembre 1986, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
235/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 2 novembre 1976
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 2 novembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 12590

Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita', per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 6, d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Modificazioni e integrazioni al d.P.R. 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti), nella parte in cui, per il caso di pagamento delle imposte attraverso versamento in conto corrente postale, stabilisce per l'omessa indicazione del codice fiscale del contribuente sul bollettino di versamento, una sanzione pecuniaria, che puo' essere anche superiore all'ammontare dell'imposta dovuta, laddove non esiste analogo obbligo di indicazione (e correlativa sanzione) con riguardo all'altra forma di pagamento (rimessa alla scelta discrezionale del contribuente) del versamento diretto allo sportello dell'Esattoria. Occorre infatti che gli stessi giudici valutino se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 1 della l. 15 maggio 1986, n. 191, che ha disposto il condono della suddetta sanzione (gia' inclusa fra le minori infrazioni tributarie di cui al d.P.R. 1980, n. 882), per le omissioni verificatesi fino al 31 dicembre 1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di primo grado di Gorizia e di Genova perché procedano al riesame della rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del sopravvenuto art. 1 legge 15 maggio 1986 n. 191.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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