Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/1986
Corte cost., ord. 18 giugno 1986, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/1986
- Data di deposito
- 18 giugno 1986
- Data di decisione
- 11 giugno 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:148
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12414
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione, anche se provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento - sollevate, per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo di una irragionevole identita' di trattamento tra veicoli suscettibili di regolarizzazione e veicoli che non lo sono, e di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disposizione del precedente comma primo dello stesso art. 21 l. 689 che, per il caso di accertata violazione dell'art. 32, comma primo, l. n. 990 del 1969, consente invece di evitare la confisca con il pagamento congiunto della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione. Invero - come la Corte, nel dichiarare inammissibili identiche questioni ha gia' osservato - la reductio ad legitimitatem della norma denunciata e' dai giudici a quibus ipotizzata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralita' di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985);
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Palermo con tre ordinanze dell'8 febbraio 1985 (r.o. 276, 277 e 278 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985), dal Pretore di Ancona con ordinanza del 10 aprile 1985 (r.o. 354 del 1985), dal Pretore di Vicenza con due ordinanze del 18 maggio 1985 (r.o. 539 del 1985) e del 29 giugno 1985 (r.o. 604 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI
FRANCESCO - PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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