Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/1986
Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, II parte, legge n. 16 del 26 gennaio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 12375
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), secondo il quale i titolari dei beni gia' posti sotto la sovranita' italiana, i quali, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno, per detti beni, di un ulteriore coefficiente di rivalutazione di solo 15 volte il valore al 1938. La questione e' stata infatti sollevata sotto il profilo che detta norma prevederebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore - circa l'effettiva entita' dell'indennizzo - rispetto a quanto stabilito per i titolari di beni che si trovino in territori di Stati con i quali non siano intervenuti appositi accordi con lo Stato italiano o che, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trovava, all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1980, non abbiano presentato domanda di indennizzo. Ma, successivamente alla proposizione della questione stessa, e' sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e piu' elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della l. n. 16 del 1980, nel quale e' contenuta la norma censurata, cosicche' si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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