Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1986
Corte cost., ord. 22 aprile 1986, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1986
- Data di deposito
- 22 aprile 1986
- Data di decisione
- 16 aprile 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12351
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), denunciati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile, per essere stata richiesta da parte del giudice a quo una sentenza additiva, senza indicare la soluzione idonea a giustificare un intervento della Corte in tal senso; ne' le attuali ordinanze prospettano profili nuovi atti a disattendere la precedente pronuncia. - S. n. 350/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Tribunale di Udine con ord. 15 febbraio 1984 (n. 50/85 reg. ord.), dal Pretore di Dolo, con ord. 15 novembre 1984 (n. 64/85 reg. ord.), dal Pretore di Moncalieri, con ord. 5 novembre 1984 (n. 161/85 reg. ord.), dal Pretore di La Spezia, con ord. 30 aprile 1985 (n. 384/85 reg. ord.), dalla Corte di Cassazione, con ord. 19 febbraio 1985 (n. 495/85 reg. ord.), dal Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985 (n. 500/85 reg. ord.), dalla Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio 1985 (n. 518/85 reg. ord.), dal Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio 1985 (n. 521/85 reg. ord.), dal Tribunale di La Spezia, con ord. 7 maggio 1985 (n. 522/85 reg. ord.), dal Pretore di Pergine Valsugana, con ord. 30 giugno 1984 (n. 588/85 reg. ord.), con riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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