Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1985
Corte cost., sent. 1° aprile 1985, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1985
- Data di deposito
- 1° aprile 1985
- Data di decisione
- 29 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10799
Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiche' anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facolta' accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facolta').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dai pretori di Asti, Salò e Borgo a Mozzano con le ordinanze di cui in epigrafe (n. 516 del reg. ord. 1981 e nn. 107 e 569 del reg. ord. 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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