Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1985

Corte cost., sent. 1° aprile 1985, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1985
Data di deposito
1° aprile 1985
Data di decisione
29 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 10799

Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiche' anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facolta' accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facolta').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dai pretori di Asti, Salò e Borgo a Mozzano con le ordinanze di cui in epigrafe (n. 516 del reg. ord. 1981 e nn. 107 e 569 del reg. ord. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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