Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1985
Corte cost., sent. 23 gennaio 1985, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1985
- Data di deposito
- 23 gennaio 1985
- Data di decisione
- 18 gennaio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 10681
Per tutte le materie elencate nel primo comma dell'art. 117 Cost., spetta alla legge statale stabilire, con la necessaria elasticita' ed in funzione del costante adeguamento alle mutevoli esigenze delle popolazioni locali e della collettivita' nazionale, in che limiti ed a quali effetti l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e regionali richieda che vengano introdotti congegni di cooperazione tra le Regioni e lo Stato, anziche' separare con nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza. - S. n. 138/1972.
Massima n. 10682
In materia di fiere e mercati, il criterio composito di ripartizione tra Stato e Regioni delle competenze amministrative trasferite, introdotto con gli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del 1977, realizza, anche in tema di manifestazioni internazionali, la necessaria tutela degli interessi nazionali. Infatti, la potesta' ministeriale di qualificazione delle fiere internazionali esclude che tali manifestazioni, sebbene autorizzate dalle Regioni, proliferino in modo indiscriminato e incontrollato, in contrasto con gli interessi nazionali; cosi' come il rimedio previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, per cui le Regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati, garantisce che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto attribuiscono alle regioni ordinarie il potere di autorizzare fiere e mercati a qualsiasi livello, anche internazionale). - S. n. 138/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in riferimento all'art. 117 Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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