Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1985
Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 309, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 10777
Ove non ricorrano le condizioni richieste dall'art. 13, terzo comma, Cost., le autorita' diverse da quella giudiziaria non possono adottare in via provvisoria misure limitative della liberta' personale. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 13 Cost., dell'art. 309 c.p.m.p., a norma del quale, fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria, "salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare". Peraltro, tale declaratoria d'incostituzionalita', che colpisce anzitutto la previsione di dette misure cautelari, coinvolge - per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la prima e la seconda parte dell'articolo - l'intero art. 309 c.p.m.p., cosicche' a disciplinare l'"arresto fuori dei casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo - le vigenti disposizioni del diritto processuale penale ordinario, com'e' logico che sia, quando si tratta di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare. Il che significa, essenzialmente, applicabilita' del fermo di polizia anche ai militari in servizio, secondo le prescrizioni attualmente contemplate dal piu' volte novellato art. 238 e dall'art. 238-bis cod. proc. pen.. - S. 68/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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