Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1985

Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1985
Data di deposito
20 marzo 1985
Data di decisione
19 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 12, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945

Parametri

Massime

Massima n. 10767

La previsione normativa della solidarieta' sostanziale fra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione non espone il coerede cui e' stato notificato l'accertamento tributario ad un carico tributario eccedente la sua capacita' contributiva, in quanto, relativamente all'imposta di successione, la capacita' contributiva non e' misurata dal valore dei beni oggetto della tramissione mortis causa, bensi`, secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza, dal patrimonio ereditario unitariamente considerato, in relazione alla natura del fenomeno dell'eredita' come successione di uno o piu' soggetti ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro consistenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, primo comma, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, per i quali ognuno dei coeredi risponde per l'intero debito dell'imposta di successione, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori). - S. nn. 174/1975; 77 e 103/1967; 200/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 66, p.p., r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, comma primo, inciso primo, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, sollevata in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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