Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1985
Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 12, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del 8 marzo 1945
Parametri
Massime
Massima n. 10767
La previsione normativa della solidarieta' sostanziale fra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione non espone il coerede cui e' stato notificato l'accertamento tributario ad un carico tributario eccedente la sua capacita' contributiva, in quanto, relativamente all'imposta di successione, la capacita' contributiva non e' misurata dal valore dei beni oggetto della tramissione mortis causa, bensi`, secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza, dal patrimonio ereditario unitariamente considerato, in relazione alla natura del fenomeno dell'eredita' come successione di uno o piu' soggetti ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro consistenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, primo comma, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, per i quali ognuno dei coeredi risponde per l'intero debito dell'imposta di successione, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori). - S. nn. 174/1975; 77 e 103/1967; 200/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 66, p.p., r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, comma primo, inciso primo, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, sollevata in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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