Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1985
Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1985
- Data di deposito
- 13 febbraio 1985
- Data di decisione
- 7 febbraio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
- art. 1, legge n. 15 del 6 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10726
L'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, ha stabilito che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante delle finalita' di terrorismo od eversione non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a quest'ultima. Tale disposizione - se rettamente interpretata - comporta il divieto di valutare le attenuanti suddette, ma solo nel caso in cui il giudice ritenga di procedere al giudizio di bilanciamento, che non puo' compiersi se non a favore dell'aggravante. Quando pero' a tale giudizio non ritenga di procedere, le attenuanti possono essere valutate, la conseguente diminuzione di pena apportandosi sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti secondo la regola generale di cui all'art. 63 cod. pen.. L'intento del legislatore infatti e' stato solo quello di non consentire che l'aggravante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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