Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1985

Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1985
Data di deposito
13 febbraio 1985
Data di decisione
7 febbraio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
  • art. 1, legge n. 15 del 6 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 10726

L'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, ha stabilito che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante delle finalita' di terrorismo od eversione non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a quest'ultima. Tale disposizione - se rettamente interpretata - comporta il divieto di valutare le attenuanti suddette, ma solo nel caso in cui il giudice ritenga di procedere al giudizio di bilanciamento, che non puo' compiersi se non a favore dell'aggravante. Quando pero' a tale giudizio non ritenga di procedere, le attenuanti possono essere valutate, la conseguente diminuzione di pena apportandosi sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti secondo la regola generale di cui all'art. 63 cod. pen.. L'intento del legislatore infatti e' stato solo quello di non consentire che l'aggravante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze