Corte costituzionale
Sentenza n. 370/1985
Corte cost., sent. 30 dicembre 1985, n. 370
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 370/1985
- Data di deposito
- 30 dicembre 1985
- Data di decisione
- 19 dicembre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:370
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 991 del 25 luglio 1952
- art. 7, decreto-legge n. 942 del 23 dicembre 1977
- legge n. 41 del 27 febbraio 1978
- art. 8, decreto-legge n. 942 del 23 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 11326
Non e' dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nell'escludere l'esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che, pur se a quota inferiore ai 700 metri sul livello del mare, presentano tuttavia sia i requisiti di altitudine, sie le imprescindibili (e talora addirittura in se' sufficienti) caratteristiche di bassa redditivita', dalla stessa legge contestualmente stabiliti perche' un territorio venga considerato montano. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esonero dal versamento dei detti contributi anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Massima n. 11327
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87), l'art. 8, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41), in quanto si limita a ridurre del quaranta per cento (a decorrere dal 1 gennaio 1978) l'entita' dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nei territori montani siti a quota inferiore ai 700 metri, anziche' prevedere l'esenzione totale dal pagamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale) convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare;
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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