Corte costituzionale
Sentenza n. 359/1985
Corte cost., sent. 21 dicembre 1985, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/1985
- Data di deposito
- 21 dicembre 1985
- Data di decisione
- 18 dicembre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:359
Norme oggetto del giudizio
- /6, circolare del ministero beni culturali e ambientale n. 3763 del 20 aprile 1982
- /VIII 3A3, circolare del ministero beni culturali e ambientale n. 1769 del 30 marzo 1984
- /VIII/3B11, nota del ministro beni culturali e ambientali n. 1059 del 30 giugno 1984
- /VIII/EB11, nota del ministro beni culturali e ambientali n. 3596 del 3 luglio 1984
- /VIII/3B3, nota del ministro beni culturali e ambientali n. 3038 del 4 luglio 1977
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- /VIII/3A3, nota del ministro beni culturali e ambientali n. 3038 del 4 luglio 1977
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- nota del ministro beni culturali e ambientali del 20 giugno 1984
- nota del ministro beni culturali e ambientali del 25 gennaio 1985
- nota del ministro beni culturali e ambientali del 14 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 11309
E' ammissibile l'impugnazione proposta avverso una circolare che non sia meramente attuativa di un atto precedente, non impugnato tempestivamente. (Nella specie, la Corte ha escluso che la circolare del Ministero dei beni culturali ed ambientali 30 marzo 1984 potesse considerarsi puramente applicativa di quella, non impugnata, della Presidenza del Consiglio 20 aprile 1982, in base alla considerazione che detta circolare conteneva rispetto alla precedente ulteriori ed autonome determinazioni concernenti le modalita' di trasmissione dei progetti di opere pubbliche).
Massima n. 11310
L'art. 9 Cost. erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e le Regioni, a concorrere alla sua tutela e promozione; cosicche' non puo' ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato (collegata all'art. 2 del d.P.R. n. 805 del 1975 sull'organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, che, disponendo, espressamente al di la' della specifica normativa sulla devoluzione di competenze emanata o in via di emanazione, obbliga la Regione a collaborare con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela del valore in questione) di ottenere da detti enti, come da altri organi o soggetti pubblici, informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. Tanto piu' che essa trova immediato riscontro nel principio di leale cooperazione reciproca nei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni, la cui piu' elementare e generale espressione sta nell'imposizione del dovere di mutua informazione (art. 3, ultimo comma, legge n. 382 del 1975). Pertanto, non invade la sfera delle competenze regionali la richiesta statale di informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio. (Spettanza allo Stato del potere di richiedere informazioni dalle Regioni interessate, ai fini dell'assunzione di decisioni riguardanti opere atte ad incidere direttamente sull'interesse paesaggistico ovvero per la individuazione di beni di interesse paesaggistico). - Sul principio di cooperazione dei rapporti fra Stato e Regioni in tema di paesaggio, S. n. 94/1985.
Massima n. 11311
Come la Corte ha piu' volte affermato, la materia del paesaggio non puo' considerarsi assorbita da quella dell'urbanistica e, come tale, trasferita alle Regioni in forza dell'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. - S. nn. 141/1972; 9/1973; 239/1982.
Massima n. 11312
La nozione allargata di urbanistica desumibile dalla lata formulazione dell'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rispondente ad esigenze di considerazione integrale del territorio e di globale disciplina dell'uso e delle sue trasformazioni, non esclude la configurabilita' in ordine ad esso di valutazioni e discipline diverse.
Massima n. 11313
Il territorio puo' ben essere da un lato punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilita', degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti - visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, che dispone il trasferimento alle Regioni delle relative attribuzioni -, e, dall'altro lato, essere punto di riferimento di una regolazione degli interessi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto di quello estetico-culturale - visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 82 dello stesso decreto, che dispone la sola delega alle Regioni delle relative attribuzioni.
Massima n. 11314
La delega con la quale sono state devolute alle Regioni dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le attribuzioni in materia di "beni ambientali", e' caratterizzata dalla conservazione allo Stato di poteri che sono difficilmente riconducibili ai normali poteri del delegante, come definiti in via generale dagli artt. 2 e 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'art. 4, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, e che anzi sono da ritenere - in considerazione della sostanziale identita' di oggetto e di contenuto che essi presentano rispetto ai poteri delegati, e dell'inutilita' che la stessa specifica previsione da parte dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 rivestirebbe nel caso di loro coincidenza con i normali poteri del delegante come sopra definiti - poteri concorrenti.
Massima n. 11315
In linea di principio, le attribuzioni soltanto delegate alle Regioni non sono difendibili con il rimedio del conflitto di attribuzioni, al quale e' dato far ricorso solo per la tutela delle competenze che sono proprie delle Regioni. A maggior ragione questo vale per quelle competenze delegate che risultano attenuate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti, posto che in tal caso la volonta' della legge di consentire l'intervento concorrente dello Stato ai fini della estensione ed effettivita' della tutela esclude la garanzia costituzionale prevista in genere per le competenze oggetto di delega a detti enti. Sono pertanto inammissibili i conflitti di attribuzione riguardanti competenze delegate alle Regioni con le quali concorrono poteri dello Stato. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati, rivendicando attribuzioni delegate, dalla Regione Abruzzo contro la nota del Ministero dei beni culturali ed ambientali 20 giugno 1984, con ricorso notificato il 16 agosto 1984; dalla Regione Toscana contro la nota dello stesso Ministero in data 25 gennaio 1985, con ricorso notificato il 4 aprile 1985; dalla Regione Abruzzo contro la nota del medesimo Ministero datata 14 luglio 1984, con ricorso notificato il 20 settembre 1984).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli undici ricorsi indicati in epigrafe:
dichiara, in ordine ai conflitti sollevati: dalla Regione Emilia-Romagna contro la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 1982, con ricorso notificato il 24 giugno 1982 (R.C. n. 9/1982); dalla Regione Umbria, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Lombardia contro la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 30 marzo 1984, con ricorsi notificati in data 8 giugno 1984 (R. C. nn. 20 e 21/1984) e 19 giugno 1984 (R. C. n. 22/1984); dalla Regione Abruzzo contro n. 4 note del Ministero dei beni culturali e ambientali del 3 luglio 1984, n. 3596/VIII/3B11, del 4 luglio 1984, n. 3038/VIII/3B 11, del 4 luglio 1984, n. 3038/VIII/3A3, e del 30 giugno 1984, n. 1059/VIII/3B11, con n. 4 ricorsi tutti notificati il 16 agosto 1984 (R. C. nn. 30, 31, 33 e 34/1984), che spetta allo Stato chiedere alle Regioni informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio;
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati: dalla Regione Abruzzo contro la nota del Ministero dei beni culturali e ambientali 20 giugno 1984, con ricorso notificato il 16 agosto 1984 (R. C. n. 32/1984); dalla Regione Toscana contro la nota del Ministero dei beni culturali e ambientali 25 gennaio 1985, con ricorso notificato il 4 aprile 1985 (R. C. n. 18/1985); dalla Regione Abruzzo contro la nota del Ministero dei beni culturali e ambientali 14 luglio 1984, con ricorso notificato il 20 settembre 1984 (R. C. n. 38/1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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