Corte costituzionale
Sentenza n. 357/1985
Corte cost., sent. 21 dicembre 1985, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 357/1985
- Data di deposito
- 21 dicembre 1985
- Data di decisione
- 18 dicembre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:357
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 14, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 12, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 8, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 7, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 5, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 4, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 3, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 2, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 1, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 16, legge n. 413 del 1° agosto 1981
- art. 16, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 2, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 1, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 3, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 4, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 5, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 7, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 8, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 12, legge n. 423 del 1° agosto 1981
- art. 14, legge n. 423 del 1° agosto 1981
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 9, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11300
L'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - a norma del quale "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge" - incide sull'autonomia delle suddette Province in materia di agricoltura, vincolandola dettagliatamente nella utilizzazione e destinazione delle somme ad esse attribuite dallo Stato per interventi nel settore, cosi' valicando i poteri d'indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato in forza dell'art. 119 Cost., i quali avrebbero consentito solo che le Province in questione fossero vincolate ad utilizzare gli stanziamenti secondo le finalita' generali di detta legge, ma non specificamente in relazione a singole destinazioni prefigurate dalla legge stessa. Pertanto, l'articolo surriportato e' costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per contrasto con l'art. 119 Cost. (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) -, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della medesima legge, in quanto la destinazione delle spese in essi previste discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE. - S. n. 37/1966.
Massima n. 11301
L'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerne le modalita' procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, e' riservata alle Province autonome di Trento e di Bolzano; ma la guarentigia dell'autonomia speciale e' affidata all'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale, che definisce annualmente la quota in discorso e soltanto in quella sede si tiene conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi settori di competenza delle Province, mentre all'ente autonomo non spetta una quota, automaticamente individuata secondo i due suddetti indici, per gli interventi generali dello Stato, potendo esso pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'art. 78 non di fronte a singole leggi di stanziamento ma solo in rapporto all'arco di tempo ed al relativo flusso delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito erariale che gli spetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, riguardante gli interventi statali per l'agricoltura, nel suo complesso e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14 e 16, sollevata dalla Provincia di Bolzano in quanto non sarebbero stati rispettati i principi contenuti nella disposizione statutaria succitata allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto stesso). - S. nn. 180/1976; 356/1985.
Massima n. 11302
L'apprezzamento dell'interesse nazionale, e delle sottostanti esigenze unitarie, e' rimesso agli organi centrali; esso viene in rilievo nella funzione di indirizzo e di coordinamento, che lo Stato puo' esercitare, anche in via legislativa, ma senza scendere, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, alla normazione di dettaglio. - S. n. 340/1983.
Massima n. 11303
Le competenze primarie riconosciute alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura se rendono illegittime norme di dettaglio statali che, come tali, travalicano i poteri di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato nell'interesse nazionale, non impediscono normative statali che trovino supporto in altri limiti all'autonomia delle dette Province stabiliti in norme costituzionali. Il che avviene per le disposizioni degli artt. 5 e 7 della legge statale 1 agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura, che destinano le spese erogate alla concessione di indennita' e ad altri adempimenti ai sensi della normativa comunitaria e percio' perseguono finalita' imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost.. Tale legge, d'altronde, provvede a ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo ambito di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie, e il criterio al riguardo adottato non offende i principi dell'autonomia e del decentramento, ne' il legislatore si e' da esso discostato nel produrre i detti articoli. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 8 e al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate per preteso contrasto con le attribuzioni di competenza legislativa primaria e di competenza amministrativa delle Province autonome in materia di agricoltura, in quanto le dette norme e quelle degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14 e 16 della stessa legge, anche impugnate, contengono tutte statuizioni di carattere "specificamente operativo ed immediatamente precettivo", le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nei pagamenti degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalita', criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze). - Sull'art. 11 della Costituzione, in riferimento alla normativa comunitaria, v. S. n. 256/1985. - Sulla legge 1 agosto 1981, n. 423, v. S. n. 81/1979.
Massima n. 11304
La funzione di indirizzo e di coordinamento nel settore finanziario e della spesa pubblica radicata nell'art. 119 Cost., dischiude all'organo legislativo dello Stato le connesse attribuzioni normative in materia di finanziamenti - e cosi' consente ad esso di disporre il regime che afferisce all'impiego delle somme erogate - solo in quanto non risultino lese le forme e condizioni particolari di autonomia, delle quali le Province di Trento e di Bolzano fruiscono, precisamente, sul versante della spesa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 ("Interventi per l'agricoltura"), nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della stessa legge;
b) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale della legge 1 agosto 1981, n. 423, proposte, con i ricorsi in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16 e 78 di detto Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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