Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1985

Corte cost., sent. 17 dicembre 1985, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/1985
Data di deposito
17 dicembre 1985
Data di decisione
12 dicembre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:350

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11276

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunciato in quanto prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate solo in luogo della pena detentiva. Un'eventuale pronuncia di annullamento della disposizione impugnata non avrebbe infatti influenza nel giudizio a quo, posto che l'autorita' rimettente non chiede l'estensione della suddetta procedura al caso sottoposto al suo esame, bensi' l'esclusione della stessa anche per coloro che attualmente ne godono.

Massima n. 11277

Per giurisprudenza costante della Corte, spetta all'autorita' rimettente individuare l'oggetto del giudizio in modo da circoscrivere in termini precisi l'incidente di legittimita' costituzionale. In particolare poi ove, come nella specie, viene richiesto un intervento additivo e cioe' un novum da introdurre nell'ordinamento, e' necessario che il giudice a quo prospetti la soluzione - costituzionalmente obbligata - idonea a realizzarlo. Nel caso, tale indicazione nelle ordinanze di rimessione, manca o e' del tutto insufficiente, in quanto le autorita' rimettenti si sono limitate a denunciare, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva a richiesta dell'imputato, se non quando essa sia prevista da sola o in via alternativa alla pena pecuniaria e non anche quando sia comminata congiuntamente a quest'ultima, senza quindi individuare le modalita' della statuizione, con cui potrebbe ovviarsi alla lamentata carenza normativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 103, 141, 148, 232, 234, 242 e 294/1984; 81 e 169/1983; 146 e 230/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asti con ordinanza 27 aprile 1984 n. 868/1984 R.O. in riferimento all'art. 3 Cost..

Dichiara inammissibili tutte le questioni concernenti lo stesso art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 proposte dalle altre Autorità giudiziarie indicate in epigrafe con le ordinanze ivi precisate, tanto con riferimento all'art. 3 Cost., quanto in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. (reg. ord. nn. 68, 220, 309, 492, 498, 527, 562, 563, 571, 981, 991, 1026, 1052/83; 2, 44, 46, 60, 72, 162, 281, 321, 356, 418, 467, 468, 499, 518, 522, 560, 561, 832, 867, 890, 891, 892, 894, 944, 960, 961, 995, 1008, 1089, 1145, 1146, 1174 1204, 1281, 1282, 1308/84; 15, 21, 139/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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