Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1985
Corte cost., sent. 7 febbraio 1985, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1985
- Data di deposito
- 7 febbraio 1985
- Data di decisione
- 6 febbraio 1985
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:35
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 219 del 12 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 10721
Nel decidere sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (concernente i punti di variazione delle indennita' di contingenza e integrativa speciale) la Corte deve muovere dalla decisione con cui l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha disposto l'integrazione del quesito referendario, mediante l'aggiunta al testo formulato dai promotori delle parole "limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di quest'ultimo decreto-legge", allo scopo di far coincidere forma e sostanza del quesito, secondo l'effettiva ed inequivoca volonta' dei promotori del referendum. - S. n. 16/1978.
Massima n. 10722
L'ampliamento ad opera della Corte, al di la' delle ipotesi testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost., delle cause di inammissibilita' del referendum abrogativo, non ha mai comportato il venir meno della linea distintiva fra le attribuzioni della Corte involgenti valutazioni sul piano delle norme costituzionali e le attribuzioni dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, involgenti valutazioni sul piano della legislazione ordinaria; pertanto, il compito di fissare l'ambito temporale di efficacia della disciplina legislativa ordinaria oggetto del quesito referendario, spetta all'Ufficio centrale e non si puo' pretendere che la Corte, pronunciandosi in proposito, operi, rispetto alla decisione gia' adottata dall'Ufficio centrale, come un giudice di secondo grado. (Nel caso di specie rimane ferma, in funzione del giudizio di ammissibilita' da operarsi dalla Corte, la decisione dell'Ufficio centrale, secondo cui la richiesta referendaria avente ad oggetto l'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente il cosiddetto taglio dei punti di variazione dell'indennita' di contingenza e dell'indennita' integrativa speciale, non ha natura di referendum retroattivo, essendo atta ad incidere - nel caso di un risultato favorevole all'abrogazione - sulle sole retribuzioni da corrispondere successivamente alla pubblicazione del decreto presidenziale dichiarante l'avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum). - S. nn. 16/1978; 251/1975; 30/1980; 31/1980.
Massima n. 10723
Le misure di politica economica prefigurate dal decreto-legge n. 10 del 1984 e realizzate dal decreto-legge n. 70 del 1984 sono completamente estranee alla figura della legge di bilancio in senso tecnico, quale e' desumibile dalle combinate previsioni degli artt. 75 e 81 Cost.; ne' si puo' forzare il testo costituzionale fino al punto di affiancare alle leggi di bilancio le innumerevoli leggi comunque interessanti il bilancio medesimo, poiche' una siffatta integrazione dell'art. 75 sarebbe inammissibile per la sua evidente esorbitanza dai limiti interpretativi posti dalla Corte con la sentenza n. 16 del 1978. Ne', sotto altro aspetto, rileva ai fini del giudizio di ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984 n. 219, con la quale e' stato convertito il predetto decreto-legge n. 70, la circostanza che la richiesta stessa non involge l'intero complesso dei provvedimenti adottati con il decreto-legge n. 70, bensi' la sola parte concernente il cosiddetto taglio della scala mobile, essendo determinante, a tale riguardo, la scelta liberamente adottata dai promotori e dai sottoscrittori, ai quali, solo, spetta di pronunciarsi sull'intrinseca bonta' della scelta stessa. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni l'art. 3 del decreto- legge 17 aprile 1984, n. 70). - S. n. 16/1978; n. 26/1982; n. 27/1981; n. 29/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), iscritta al n. 28 del reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, e dichiarata legittima con ordinanza 7-12 dicembre 1984 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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