Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1985

Corte cost., sent. 6 dicembre 1985, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1985
Data di deposito
6 dicembre 1985
Data di decisione
3 dicembre 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett.a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 11220

In base agli stessi principi enunciati nelle decisioni d'illegittimita' costituzionale che, progressivamente, hanno ridotto la portata normativa dell'art. 2, secondo comma, lett. a (riguardante il divieto di integrazione al minimo a beneficio di "coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito") - estendendo a situazioni analoghe le deroghe all'originario divieto di integrazione al minimo, introdotto dall'art. 23, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 - va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione suindicata, per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche' per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. - S. nn. 203/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982.

Massima n. 11221

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (contenente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute incompatibili con il principio generale d'eguaglianza.

Massima n. 11222

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e la materia della sicurezza sociale, nelle parti non dichiarate gia' illegittime, in quanto, venuta meno ogni residua applicazione dell'art. 2, secondo comma, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, non puo' piu' giustificarsi il permanere del divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, cosicche' va ristabilita la piena eguaglianza fra i pensionati, limitatamente al periodo non considerato dal decreto- legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 dello stesso anno. - S. nn. 230/1974; 263/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché, per il titolare della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981, n. 102 del 1982;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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