Corte costituzionale
Sentenza n. 303/1985
Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/1985
- Data di deposito
- 22 novembre 1985
- Data di decisione
- 19 novembre 1985
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 25, n.7, ult.prop., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 23, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11205
L'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nell'assoggettare al reclamo al tribunale i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, da' vita ad un procedimento nel quale non sono adeguatamente garantiti ne' l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio ne' la difesa della parte nel corso del procedimento stesso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - in riferimento agli artt. 23, comma primo, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 42/1981, dichiarativa della illegittimita' costituzionale di detto art. 26, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Massima n. 11206
La tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa esige che il termine per impugnare un qualsiasi provvedimento giudiziale decorra dalla data della sua comunicazione all'interessato e non gia' da quella della sua pronuncia. Pertanto, l'art. 26, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i dodici incidenti, iscritti ai nn. 554 a 557, 685/1982, 49, 439, 568, 875, 888/1983, 803 e 895/1984,
a) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento;
b) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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