Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1985

Corte cost., sent. 29 ottobre 1985, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1985
Data di deposito
29 ottobre 1985
Data di decisione
24 ottobre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:245

Norme oggetto del giudizio

  • telegramma della direzione gen. ministero tesoro del 9 maggio 1981
  • circolare del ministero del tesoro del 5 maggio 1981
  • decreto del Ministro del tesoro del 5 maggio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 11111

In sede di conflitto di attribuzione non e' ammissibile l'impugnativa di atti di mera esecuzione del provvedimento che si assume invasivo della competenza rivendicata, per cui e' solo nei confronti di quest'ultimo atto che puo' ammettersi, in via di principio, un regolamento di competenza suscettibile di essere risolto dalla Corte. Di conseguenza, non e' ammissibile il conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Direttore generale del tesoro 9 maggio 1981 ed alla circolare, n. 88438, del 5 maggio 1981, in quanto atti puramente esecutivi del preesistente o contemporaneo decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro non impugnato, posto che, da un lato, detto telegramma si limita a richiamare le disposizioni del previo decreto ed invita la Regione destinataria ad osservarle, senza dunque comportare una lesione concreta della sfera della competenza regionale in materia di organizzazione finanziaria; mentre, d'altro lato, la circolare presenta anch'essa natura e funzione meramente esplicativa del decreto ministeriale citato. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Emilia-Romagna - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e violazione della propria competenza attraverso la introduzione di una normativa di dettaglio in un campo gia' disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 1980 - avverso il telegramma suindicato per mezzo del quale il Direttore generale del tesoro, con riferimento alla delibera n. 36/1246 della Giunta regionale, concernente la determinazione delle quote del fondo sanitario spettanti alle Unita' sanitarie locali, invitava il Presidente della Giunta stessa a riprodurre gli elementi indicati nel decreto del Ministro del tesoro previsto dal penultimo comma dell'art. 35 della legge finanziaria n. 119 del 1981, gia' comunicati con la predetta circolare n. 88438, coinvolgendo quindi nell'impugnativa anche quest'ultimo atto).

Massima n. 11112

Non e' ammissibile un conflitto di attribuzione in cui si risollevi la medesima questione gia' proposta nei confronti della disciplina legislativa di base, senza che sia ravvisabile la necessaria distinzione fra il tema del conflitto stesso e quello del previo giudizio di legittimita' costituzionale. E', pertanto, inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato in relazione al D.M. 5 maggio 1981, n. 119 (in tema di tesorerie e finanziamento delle U.S.L.), quando l'impugnativa si sostanzia nella ripetizione avverso l'atto impugnato delle censure gia' prospettate in relazione all'art. 35 anzidetto e ritenute dalla Corte non fondate. (Inammissibilita' del ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna contro detto decreto - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e conseguente invasione della propria autonomia organizzatoria in materia finanziaria -, posto che la prima e fondamentale doglianza prospettata non fa che ribadire i motivi gia' ritenuti non fondati da una precedente decisione della Corte, resa in sede di impugnativa in via principale della normativa ex art. 35 legge n. 119 del 1981; mentre la seconda, con cui si sostiene la violazione della riserva di legge regionale, stabilita dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, non contiene alcuna precisazione dei termini in cui si sarebbe concretato l'asserito vizio). - Sul principio generale enunciato v. S. n. 28/1979. - Sull'art. 35 della legge n. 119 del 1981 v. S. n. 162/1982, che ha rigettato l'impugnativa proposta in via principale dalla stessa Regione Emilia-Romagna, precisando che il meccanismo previsto non viola l'autonomia regionale, in quanto "resta integro il potere di ripartire le risorse finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dalla Regione Emilia-Romagna in relazione al decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro, alla circolare 5 maggio 1981, n. 88438, ed al telegramma 9 maggio 1981 del Direttore generale del tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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