Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1985
Corte cost., sent. 29 ottobre 1985, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1985
- Data di deposito
- 29 ottobre 1985
- Data di decisione
- 24 ottobre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 3, legge n. 526 del 7 agosto 1982
- art. 31, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- art. 38, comma 2, legge n. 526 del 7 agosto 1982
- art. 40, legge n. 119 del 30 marzo 1981
Parametri
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 11091
E' da escludere, in via interpretativa, che l'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, secondo e terzo comma - il quale prevede che "agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto Statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano" - valga a riestendere alla Valle d'Aosta l'ambito di applicabilita' dell'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, essendo stata tale norma fin dal periodo intercorrente fra la pronuncia e il deposito della sentenza che ne ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, appunto nei riguardi della Valle d'Aosta, novellata dall'art. 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, con la introduzione di un'espressa eccezione "per i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana (cioe' con riguardo alle somme annualmente versate dallo Stato "a titolo di solidarieta' nazionale"), nonche' per quelli destinati alle altre Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti". Pertanto non puo' desumersi dalle disposizioni dell'art. 38 succitato che l'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, riguardante il regime delle giacenze di tesoreria delle regioni - obbligandole tutte, sia a statuto speciale che ordinario, a "tenere le disponibilita' liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro" -, ridivenga applicabile alla Valle d'Aosta, malgrado l'opposta decisione adottata precedentemente dalla Corte, che l'ha ritenuto incompatibile con l'art. 50, terzo comma, del relativo Statuto, per essere stato emanato in difetto del necessario "accordo con la giunta regionale" e per aver contraddetto, comunque, i disposti della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sull'ordinamento finanziario di quella Regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978). - S. n. 95/1981, che ha affrontato i problemi relativi alla sorte specificamente riservata alle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire negli appositi conti intestati alle Regioni presso le tesorerie dello Stato dichiarando, tra l'altro, costituzionalmente illegittima la norma del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per non aver menzionato le entrate delle altre Regioni a statuto speciale, oltre la Sicilia e il Trentino-Alto Adige, fra cui la Valle d'Aosta, cosi' discriminandola rispetto a quelle espressamente indicate, in violazione di una serie di precetti costituzionali e statutari.
Massima n. 11092
Posto che per quanto riguarda l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente il regime complessivo delle disponibilita' che gli enti possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito (non superiori al 12% delle entrate previste dai loro bilanci di competenza), va riaffermato che spetta allo Stato dettare misure del genere, in nome dell'indispensabile coordinamento finanziario e degli interessi nazionali afferenti la "disciplina del credito", senza peraltro che abbia rilievo, alla luce delle finalita' perseguite, distinguere tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario, tutte ugualmente tenute in materia di credito ad uniformarsi alla legislazione dello Stato; e che per modificare il regime degli interessi bancari e delle giacenze in tesoreria non e' necessario alcun accordo fra lo Stato e la Regione, trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente o statutariamente garantita, ne consegue che la mancata inclusione della Valle d'Aosta, accanto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, nelle disposizioni di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 426, che esonerano solo queste ultime due Regioni dall'applicazione del primo comma dell'art. 40 succitato, non determina alcuna violazione di parametri costituzionali o statutari - in quanto nel vigente ordinamento nulla esige che le finanze delle varie Regioni differenziate vengano identicamente regolate, ed anzi gli stessi Statuti stanno a dimostrare che, in tale campo, le ragioni della specialita' prevalgono spesso su quelle dell'uniformita' di trattamento -, per cui non sono nemmeno ipotizzabili lesioni della "sfera della competenza assegnata alla Regione". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981). - Circa l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, v. S. n. 162/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia") - sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto speciale - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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